Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. LL.PP.. 02/12/2000 n. 398

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente Legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente Legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafla e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente Legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente Legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente Legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, al sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera

a), della presente Legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente Legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7

i) abrogata

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente Legge

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21

n) abrogata

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente Legge

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori; aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabi li.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente Legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti. 7-ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.". Note all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 150, comma 2, del regolamento si veda alle note alle premesse. Note all'art. 3:

-Per il testo dell'art. 150 del regolamento si veda alle note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 151, comma 4, del regolamento si veda alle note alle premesse. Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile: "Art. 51 (Astensione del giudice). Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.".

- Per il testo dell'art. 151, comma 9, del regolamento si veda alle note alle premesse.

-Si riporta il testo dell'art. 815, comma secondo, del codice di procedura civile. "La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile (c.p.c. 134, 177), sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.". Note all'art. 7:

- Per il testo dell'art. 151, comma 6, del regolamento si veda alle note alle premesse. Note all'art. 9:

-Si riporta il testo dell'art. 820 del codice di procedura civile: "Art. 820 (Termini per la decisione). Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri. Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni. Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni. Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.".

 

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